Statuto delle studentesse e degli studenti della Scuola Secondaria

La legge 150 del 1 ottobre 2024 qui allegata, che modifica parzialmente lo Statuto degli studenti e delle studentesse.
In Gazzetta Ufficiale il 16 ottobre
v. link :
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2024-10-16&atto.codiceRedazionale=24G00168&elenco30giorni=false

LEGGE 1 ottobre 2024, n. 150 

Revisione  della  disciplina  in   materia   di   valutazione   delle
studentesse  e  degli  studenti,  di  tutela  dell'autorevolezza  del
personale scolastico nonche' di indirizzi  scolastici  differenziati.
(24G00168) 
(GU n.243 del 16-10-2024)
 
 Vigente al: 31-10-2024  
 

 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                     Disposizioni in materia di 
           valutazione delle studentesse e degli studenti 
 
  1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 2: 
      1) al comma 1, le parole: «nel  primo  ciclo»  sono  sostituite
dalle seguenti: «nella scuola  secondaria  di  primo  grado»  e  sono
aggiunti,  in  fine,  i  seguenti  periodi:  «A  decorrere  dall'anno
scolastico  2024/2025,  la  valutazione  periodica  e  finale   degli
apprendimenti, ivi  compreso  l'insegnamento  di  educazione  civica,
delle alunne e degli alunni delle classi  della  scuola  primaria  e'
espressa con giudizi sintetici correlati alla descrizione dei livelli
di apprendimento raggiunti. Le modalita' della valutazione di cui  al
primo e al secondo periodo sono definite con ordinanza  del  Ministro
dell'istruzione e del merito»; 
      2) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
        «5.  La   valutazione   del   comportamento   dell'alunna   e
dell'alunno della scuola  primaria  e'  espressa  collegialmente  dai
docenti  con  un  giudizio  sintetico  riportato  nel  documento   di
valutazione, secondo quanto previsto dall'articolo 1, commi  3  e  4.
Per le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado, la
valutazione del comportamento e' espressa in decimi,  fermo  restando
quanto previsto dal regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249»; 
    b) all'articolo 6, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
      «2-bis. Se la valutazione del comportamento e' inferiore a  sei
decimi, il consiglio di classe delibera la non ammissione alla classe
successiva o all'esame di Stato conclusivo del percorso di studi»; 
    c) all'articolo 13, comma 2, lettera d): 
      1) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Nel caso  di
valutazione del comportamento pari a  sei  decimi,  il  consiglio  di
classe assegna un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva
e solidale da trattare in sede di colloquio dell'esame conclusivo del
secondo ciclo»; 
      2) e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «Nel  caso  di
valutazione del comportamento inferiore a sei decimi, il consiglio di
classe delibera la non ammissione all'esame di Stato  conclusivo  del
percorso di studi»; 
    d) all'articolo 15, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
      «2-bis. Il punteggio piu'  alto  nell'ambito  della  fascia  di
attribuzione del credito scolastico spettante sulla base della  media
dei voti riportata nello scrutinio finale puo' essere  attribuito  se
il voto di  comportamento  assegnato  e'  pari  o  superiore  a  nove
decimi». 
  2.  All'articolo  1  del  decreto-legge  8  aprile  2020,  n.   22,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n.  41,  il
comma 2-bis e' abrogato. 
  3. All'articolo 3, comma 2, della legge 20 agosto 2019, n. 92, dopo
la parola: «attiva» sono inserite le seguenti: «e solidale». 
  4. Al fine di ripristinare la cultura del  rispetto,  di  affermare
l'autorevolezza dei docenti delle istituzioni scolastiche  secondarie
di primo e secondo  grado  del  sistema  nazionale  di  istruzione  e
formazione, di rimettere al centro il principio della responsabilita'
e  di  restituire  piena  serenita'  al  contesto  lavorativo   degli
insegnanti e del personale scolastico, nonche' al percorso  formativo
delle studentesse e  degli  studenti,  con  uno  o  piu'  regolamenti
adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della  legge  23  agosto
1988, n. 400, entro centottanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore  della  presente  legge,  si  provvede  alla  revisione  della
disciplina  in  materia  di  valutazione  del   comportamento   delle
studentesse e degli studenti. 
  5. I regolamenti di cui al  comma  4  sono  adottati  nel  rispetto
dell'autonomia scolastica nonche' nel rispetto dei seguenti principi: 
    a) apportare modifiche al  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 24  giugno  1998,  n.  249,  al  fine  di
riformare l'istituto dell'allontanamento della  studentessa  e  dello
studente dalla scuola per un periodo non superiore a quindici giorni,
in modo che: 
      1) l'allontanamento dalla scuola, fino  a  un  massimo  di  due
giorni, comporti il coinvolgimento della studentessa e dello studente
in attivita' di approfondimento sulle conseguenze  dei  comportamenti
che hanno determinato il provvedimento disciplinare; 
      2) l'allontanamento dalla scuola  di  durata  superiore  a  due
giorni comporti lo svolgimento, da parte della  studentessa  e  dello
studente, di attivita'  di  cittadinanza  solidale  presso  strutture
convenzionate  con   le   istituzioni   scolastiche   e   individuate
nell'ambito degli elenchi predisposti dall'amministrazione periferica
del Ministero  dell'istruzione  e  del  merito.  Tali  attivita',  se
deliberate dal consiglio di classe, possono proseguire anche dopo  il
rientro  in  classe  della  studentessa  e  dello  studente,  secondo
principi di temporaneita', gradualita' e proporzionalita'; 
    b) apportare modifiche al  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, in modo da: 
      1) prevedere  che  l'attribuzione  del  voto  di  comportamento
inferiore a sei decimi e la conseguente non  ammissione  alla  classe
successiva  e  all'esame  di  Stato  avvengano  anche  a  fronte   di
comportamenti  che  configurano   mancanze   disciplinari   gravi   e
reiterate,  anche  con  riferimento  alle  violazioni  previste   dal
regolamento di istituto; 
      2) prevedere  che  l'attribuzione  del  voto  di  comportamento
inferiore a sei decimi in fase di valutazione periodica  comporti  il
coinvolgimento della  studentessa  e  dello  studente  oggetto  della
valutazione  in  attivita'   di   approfondimento   in   materia   di
cittadinanza attiva e solidale, finalizzate alla  comprensione  delle
ragioni e delle conseguenze dei comportamenti che  hanno  determinato
tale voto; 
      3) conferire maggiore  peso  al  voto  di  comportamento  della
studentessa e dello studente nella valutazione complessiva,  riferito
all'intero anno scolastico, in particolar modo in  presenza  di  atti
violenti o di aggressione  nei  confronti  del  personale  scolastico
nonche' delle studentesse e degli studenti; 
      4) prevedere che, per  le  studentesse  e  gli  studenti  delle
scuole  secondarie  di  secondo  grado  che  abbiano  riportato   una
valutazione pari a sei decimi  nel  comportamento,  il  consiglio  di
classe, in sede di valutazione finale,  sospenda  il  giudizio  senza
riportare  immediatamente  un  giudizio  di  ammissione  alla  classe
successiva e assegni alle studentesse e agli  studenti  un  elaborato
critico in materia di cittadinanza  attiva  e  solidale;  la  mancata
presentazione dell'elaborato prima dell'inizio  dell'anno  scolastico
successivo o la valutazione non sufficiente da parte del consiglio di
classe  comportano  la  non  ammissione  della  studentessa  e  dello
studente all'anno scolastico successivo; 
      5)  prevedere  la  votazione  in  decimi  per  la   valutazione
periodica e per quella finale degli apprendimenti delle studentesse e
degli studenti del secondo ciclo di  istruzione,  in  ciascuna  delle
discipline di studio  previste  dalle  Indicazioni  nazionali  per  i
licei, adottate ai sensi dell'articolo 13, comma 10, lettera a),  del
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  15
marzo 2010, n. 89, e dalle Linee guida per  gli  istituti  tecnici  e
professionali, adottate, rispettivamente, ai sensi  dell'articolo  8,
comma 3, del regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, e  dell'articolo  3,  comma  3,  del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61. 
                               Art. 2 
 
                 Disposizioni in merito alle sezioni 
                  a metodo didattico differenziato 
 
  1.  In  riconoscimento  della  centralita'   ed   efficacia   della
metodologia montessoriana nello  sviluppo  dell'autonomia  personale,
del senso di responsabilita' e della  consapevolezza  dei  diritti  e
doveri reciproci, all'articolo 142 del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di
ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. Le sezioni di scuola dell'infanzia e le  classi  di  scuola
primaria gia' gestite dall'Opera nazionale Montessori  in  Roma,  poi
statizzate, continuano a funzionare con il metodo di differenziazione
didattica Montessori»; 
    b) al comma 3, le parole: «alla sperimentazione dell'insegnamento
con» sono sostituite dalle seguenti:  «alle  istituzioni  scolastiche
statali della scuola dell'infanzia e del primo  ciclo  di  istruzione
ove e' praticato l'insegnamento con», le parole:  «da  attuare  nelle
sezioni di scuola materna e nelle  classi  elementari  statali»  sono
soppresse e le parole: «in quelle gestite da enti pubblici e privati,
da associazioni e da privati» sono sostituite dalle  seguenti:  «alle
scuole paritarie a gestione pubblica e privata»; 
    c) al comma 4, le parole: «di scuola materna» e  le  parole:  «di
scuola elementare» sono soppresse; 
    d) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: 
      «4-bis. L'istituzione e il funzionamento delle sezioni a metodo
Montessori  nelle  istituzioni  scolastiche  del   primo   ciclo   di
istruzione del sistema nazionale d'istruzione  nonche'  l'ordinamento
dei   corsi   di   differenziazione   didattica   finalizzati    alla
specializzazione di cui al comma 4 e i relativi requisiti di  accesso
sono disciplinati con decreto  del  Ministro  dell'istruzione  e  del
merito, sentita l'Opera nazionale Montessori». 
  2.  A  partire  dall'anno  scolastico  2025/2026,  le   istituzioni
scolastiche  del  primo  ciclo  di  istruzione   possono   richiedere
l'istituzione di classi di scuola secondaria di primo grado a  metodo
Montessori secondo i principi e i criteri metodologici adottati nella
sperimentazione  nazionale  triennale  autorizzata  con  decreto  del
Ministro dell'istruzione n. 237 del 30 luglio 2021.  A  tal  fine  il
Ministero dell'istruzione e del merito, nelle more dell'adozione  del
decreto di cui al comma 4-bis dell'articolo 142 del  testo  unico  di
cui al decreto legislativo 16 aprile 1994,  n.  297,  introdotto  dal
comma 1 del presente articolo, mette a disposizione delle istituzioni
scolastiche interessate un documento tecnico elaborato  dal  Comitato
tecnico-scientifico nazionale di cui all'articolo 10 del  decreto  di
cui al primo periodo. L'istituzione delle classi e'  autorizzata  con
decreto    del    dirigente    preposto    all'ufficio     scolastico
territorialmente competente, nei limiti  delle  risorse  finanziarie,
strumentali nonche' di  organico  assegnate  a  livello  regionale  e
tenuto conto del documento elaborato dal Comitato tecnico-scientifico
nazionale, la cui attivita', al fine di garantire la necessaria  fase
di accompagnamento dei percorsi  di  cui  al  presente  articolo,  e'
prorogata sino al 31 agosto 2026. 
  3. L'attivazione delle classi di scuola secondaria di primo grado a
metodo Montessori puo'  essere  disposta,  nei  limiti  dell'organico
assegnato  all'ufficio  scolastico  territorialmente  competente,  al
verificarsi delle seguenti condizioni: 
    a) presenza contemporanea di un ciclo completo di scuola primaria
a metodo Montessori; 
    b) tempo  scuola  corrispondente  al  tempo  prolungato,  di  cui
all'articolo 5, comma 1, secondo periodo, del regolamento di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89; 
    c) servizio di refezione scolastica; 
    d) laboratori, ambienti e materiali didattici adatti  a  favorire
l'apprendimento secondo i principi montessoriani; 
    e)  quote  di  organico  aggiuntive  corrispondenti  a  nove  ore
aggiuntive settimanali per classe attivata e  assegnate  dall'ufficio
scolastico territorialmente competente. 
  4. Il dirigente scolastico, in sede di determinazione dell'organico
di diritto, quantifica le esigenze necessarie al funzionamento  delle
sezioni a metodo Montessori. 
  5. Alle classi a metodo Montessori di scuola  secondaria  di  primo
grado sono assegnati, per ciascuna classe di abilitazione, docenti in
possesso   di   uno   specifico   titolo   di   specializzazione   in
differenziazione didattica nel metodo Montessori  per  l'insegnamento
nella scuola secondaria di primo grado conseguito in esito  al  corso
di differenziazione didattica di cui all'articolo 142,  comma  4-bis,
del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
introdotto dal comma 1 del presente articolo. I suddetti docenti sono
collocati, a  domanda,  in  appositi  elenchi  a  cui  attingere  per
l'attribuzione dei contratti a tempo indeterminato e determinato,  in
analogia con quanto disposto per la scuola dell'infanzia e la  scuola
primaria. 
  6. Salvo il  caso  di  contraria  deliberazione  delle  istituzioni
scolastiche interessate ovvero  di  motivato  parere  negativo  degli
uffici scolastici territorialmente competenti, le sezioni che abbiano
avviato la sperimentazione in base a quanto previsto dal decreto  del
Ministro dell'istruzione n. 237 del 30 luglio 2021 completano la fase
sperimentale   e   sono   disciplinate   a   regime.   La    predetta
sperimentazione si intende autorizzata anche  per  l'anno  scolastico
2024/2025. Ai docenti di scuola secondaria di primo grado che abbiano
gia' concluso i percorsi di formazione sul metodo Montessori  di  cui
all'articolo 5 del decreto del Ministro dell'istruzione n. 237 del 30
luglio 2021,  a  seguito  del  superamento  di  specifico  esame,  e'
riconosciuto  il  titolo  di  specializzazione  in   differenziazione
didattica nel metodo Montessori. 
  7. Al fine di garantire un elevato e omogeneo standard formativo, i
soggetti che erogano i  corsi  di  differenziazione  didattica  nelle
scuole  dell'infanzia  e  del  primo   ciclo   di   istruzione   sono
autorizzati, sulla base di quanto disposto dall'articolo  142,  comma
4-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile  1994,
n. 297, introdotto dal comma 1 del presente  articolo,  con  apposito
decreto del Ministro dell'istruzione e del merito. 
  8. La vigilanza sul regolare svolgimento dei corsi  e  delle  prove
d'esame e' svolta dagli uffici scolastici territorialmente competenti
e  dalle  competenti  amministrazioni  provinciali  di  Trento  e  di
Bolzano. Il rilascio dei  diplomi  e'  subordinato  allo  svolgimento
delle attivita' di controllo dei soggetti incaricati della vigilanza. 
  9. Per le finalita' di cui al presente  articolo,  da  attuare  nei
limiti  delle  risorse  finanziarie  e  strumentali   disponibili   a
legislazione vigente, a decorrere dall'anno 2025, le quote aggiuntive
di organico dei docenti sono  reperite  nei  limiti  dei  contingenti
regionali di organico annualmente assegnati  agli  uffici  scolastici
territorialmente      competenti,      nell'ambito      dell'organico
dell'autonomia. 
  10. Il Ministero dell'istruzione e del merito puo'  autorizzare  lo
svolgimento, presso universita'  ed  enti  di  formazione,  di  corsi
annuali di differenziazione didattica a metodo Agazzi per  le  scuole
dell'infanzia e a metodo Pizzigoni per le scuole  primarie.  I  corsi
sono indetti dal Ministero dell'istruzione e del merito con  decreto,
che stabilisce la durata, gli orari, i  programmi,  le  modalita'  di
partecipazione, i modi di vigilanza e le prove finali d'esame per  il
rilascio del titolo. I costi  dei  corsi  sono  posti  a  carico  dei
partecipanti. 
  11. Il titolo rilasciato alla fine dei corsi di  cui  al  comma  10
consente l'iscrizione, a domanda, in appositi elenchi a cui attingere
per l'attribuzione dei contratti a tempo indeterminato e  determinato
per le sezioni delle scuole dell'infanzia a metodo Agazzi  e  per  le
classi  di  scuola  primaria  a  metodo  Pizzigoni   autorizzate   al
funzionamento dagli uffici scolastici territorialmente competenti. 
  12. Gli articoli 46, 47, 48 e 49 del testo unico di  cui  al  regio
decreto 5 febbraio 1928, n. 577, sono abrogati. 
  13. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica  ne'  esuberi  di  personale
docente in una o piu' classi di concorso. 
                               Art. 3 
 
              Misure a tutela dell'autorevolezza e del 
         decoro delle istituzioni e del personale scolastici 
 
  1. Con la sentenza di condanna per i reati commessi in danno di  un
dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo,
amministrativo,  tecnico  o  ausiliario  della  scuola,  a  causa   o
nell'esercizio del suo  ufficio  o  delle  sue  funzioni,  e'  sempre
ordinato, oltre all'eventuale risarcimento dei danni, il pagamento di
una somma  da  euro  500  a  euro  10.000  a  titolo  di  riparazione
pecuniaria in  favore  dell'istituzione  scolastica  di  appartenenza
della persona offesa. L'importo della somma di cui al  primo  periodo
e'  determinato  dal  giudice,  tenuto  conto  dei  criteri  di   cui
all'articolo 5 del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a Roma, addi' 1° ottobre 2024 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Meloni,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri 
 
                                  Valditara, Ministro dell'istruzione
                                  e del merito 
 
Visto, il Guardasigilli: Nordio 
Allegati

Statuto_Studenti_con_modifiche_DPR_249-98_235-07.pdf

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